Regolamento del Senato Italiano – Capo XII e XII della discussione e della votazione

CHI PROTESTA: Movimento 5 Stelle
CONTRO CHI: Presidente del Senato Grasso
PER QUALE MOTIVO: Mancato rispetto del regolamento nelle sedute del Senato relative alla riforma del Senato stesso

riforma del senato con caguro

La tanto discussa (e discutibile) riforma del Senato procede tra mille contestazioni non solo sul contenuto, ma anche sulla forma.

Tra pianisti all’opera che votano per gli assenti (una norma di portata costituzionale), dirette tv sospese quando parla l’opposizione, eliminazione dalla discussione di interi emendamenti per la sola decisione del Presidente del Senato montano le proteste e le polemiche.

Riguardo alla tecnica del canguro, ossia non discutere su emendamenti troppo simili ad uno già bocciato la giunta del regolamento, chiamata a giudicare la legittimità della decisione di Grasso (contestatissimo da M5s e Lega) che ha cancellato, considerandoli superati, ben 1400 emendamenti, tra le proteste dell’opposizione,  ha dato ragione a Grasso: il “canguro” si può applicare, anche per le riforme costituzionali. Ma la decisione, criticata anche dai “dissidenti” del Pd, fa insorgere M5s, Sel e Lega, che in giunta hanno votato no, nel tentativo, fallito, di “azzoppare il canguro”.

Non credo ci sia bisogno di spiegare come in uno Stato democratico i lavori in aula debbano seguire scrupolosamente il regolamento e non possano essere intraprese azioni non solo in contrasto con il regolamento ma anche non espressamente previste dal regolamento.

Di seguito, perchè ognuno possa documentarsi, un estratto del regolamento del Senato e precisamente il capo XII sulla procedure della discussione ed il capo XIII sulle procedure di voto.


logo del senato italianoCAPO XII
DELLA DISCUSSIONE

Art. 83.
Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
Il Senato non puo` discutere ne´ deliberare su argomenti che non siano all’ordine del giorno, tranne i casi previsti dal comma 4 dell’articolo 56 e dall’articolo 151.

Art. 84.
Iscrizioni a parlare.
1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l’inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo l’organizzazione della discussione, ai sensi del comma 5 dell’articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non puo` piu` essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull’argomento in discussione hanno facolta` di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo.
2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai Senatori alla Presidenza non oltre ventiquattro ore dall’inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.
3. Il Presidente nel concedere la parola segue l’ordine delle domande, con facolta` di alternare gli oratori appartenenti a Gruppi parlamentari diversi.
4. Il Senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facolta` di parlare. I Senatori possono scambiare tra loro l’ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.
5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all’Assemblea su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell’oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Art. 85.
Posto degli oratori.
Gli oratori parlano all’Assemblea dal proprio seggio e in piedi.

Art. 86.
Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione.
Salva la facolta` di cui all’articolo 109, nessun Senatore puo` parlare piu` di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale.

Art. 87.
Fatto personale.
1. E ` fatto personale l’essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. 2. Quando un Senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facolta` di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.
3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 88.
Fatti lesivi della onorabilita` – Commissione di indagine.
1. Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilita` , puo` chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell’accusa; alla Commissione il Presidente puo` assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all’Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.
2. Il Senato puo` disporre la stampa della relazione della Commissione.

Art. 89.
Durata degli interventi.
1. La durata degli interventi nella discussione generale non puo` eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facolta` , apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresı` alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facolta` del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a sessanta minuti.
2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non puo` eccedere i dieci minuti.
3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.
4. I Senatori possono, con l’autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perche´ siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.

Art. 90.
Richiami all’argomento o ai limiti della discussione.
1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall’argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi.
2. Se l’oratore non ottempera all’invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

Art. 91.
Divieto di interruzione dei discorsi.
Nessun discorso puo` essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un’altra seduta.

Art. 92.
Richiami al Regolamento, per l’ordine del giorno, per l’ordine delle discussioni o delle votazioni.
1. I richiami al Regolamento o per l’ordine del giorno o per la priorita` di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non piu` di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facolta` , valutata l’importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.
3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 93.
Questioni pregiudiziale e sospensiva.
1. La questione pregiudiziale, cioe` che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioe` che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facolta` di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l’inizio del dibattito.
2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non puo` proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse.
3. In caso di concorso di piu` proposte di questione pregiudiziale, dopo l’illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un’unica discussione.
4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale puo` prendere la parola non piu` di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non puo` superare i dieci minuti.
5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con piu` proposte diversamente motivate, si effettua un’unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.
6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di piu` proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato e` chiamato a pronunziarsi prima sulla sospensione e poi, se questa e` approvata, sulla durata della sospensione stessa.
7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Art. 94.
Discussione generale dei disegni di legge.
Nell’esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa puo` essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato cosı` deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 95.
Presentazione ed esame degli ordini del giorno.
1. Nell’esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.
2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell’inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.
3. Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da Senatori che non siano gia` iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun Gruppo ai sensi del comma 5 dell’articolo 55 o del primo comma dell’articolo 84.
4. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno e` espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.
5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.
6. E ` in facolta` del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell’articolo stesso.
7. Il proponente di un emendamento puo` , con il consenso del Presidente, ritirare l’emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione, e l’ordine del giorno e` svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed e` votato prima della votazione dell’articolo alle cui disposizioni l’ordine del giorno stesso si riferisce.
8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l’assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 96.
Proposta di non passare all’esame degli articoli.
1. Prima che abbia inizio l’esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore puo` avanzare la proposta che non si passi a tale esame.
2. Per lo svolgimento e la discussione della proposta di non passare all’esame degli articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 95. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.

Art. 97.
Dichiarazione di improponibilita` e di inammissibilita` .
1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all’oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni gia` adottate dal Senato sull’argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente, data lettura dell’ordine del giorno, dell’emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.

Art. 98.
Richiesta di parere del CNEL.
1. Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni  rientranti nell’ambito dell’economia e del lavoro, ciascun Senatore, prima della chiusura della discussione generale, puo` proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dell’articolo 93 relative alla questione sospensiva.
2. Se la proposta e` approvata, l’Assemblea stabilisce il termine entro il quale il parere del CNEL deve essere espresso. Il parere viene pubblicato, subito dopo la trasmissione, in apposito stampato allegato al disegno di legge.

Art. 99.
Chiusura della discussione generale.
1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo.
2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l’intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull’oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale puo` partecipare non piu` di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.
3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, otto Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v’e` opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non piu` di dieci minuti, mette ai voti la proposta, sulla quale l’Assemblea delibera per alzata di mano.
4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo, soltanto ad un Senatore per ciascuno dei Gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

Art. 100.
Esame degli articoli – Presentazione degli emendamenti.
1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l’eventuale votazione degli ordini del giorno, l’Assemblea passa all’esame degli articoli.
2. L’esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.
3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno ventiquattro ore prima dell’esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito trasmessi alla Commissione.
4. Gli emendamenti, se sono firmati da otto Senatori, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purche´ la presentazione avvenga almeno un’ora prima dell’inizio della seduta.
5. Nel corso della seduta e` ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando iano sottoscritti da otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti gia` approvati dall’Assemblea.
Il Presidente puo` tuttavia consentire, quando se ne manifesti l’opportunita` , la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.
6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facolta` di presentare emendamenti senza l’osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l’importanza di tali emendamenti, ne puo` rinviare l’esame al fine di
consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.

7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5ª Commissione permanente perche´ esprima il proprio parere.
Il parere puo` essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.
8. Il Presidente puo` stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilita` di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e puo` altresı` disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalita` di cui all’articolo 103.

9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un’unica discussione, che ha inizio con l’illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun Senatore puo` intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l’opportunita` per l’ordine della discussione, il Presidente puo` disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell’articolo.

10. La Commissione competente, il Governo e, nell’ipotesi di cui al comma 7, la 5ª Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.
11. Nell’interesse della discussione, il Presidente puo` decidere l’accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovra` essere ripresa in Assemblea.
12. Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni relative alla chiusura anticipata stabilite nel comma 3 dell’articolo 99. Anche dopo la chiusura della discussione spetta la parola, per non piu` di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non ancora illustrati, nonche´ al relatore e al rappresentante del Governo.
13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

Art. 101.
Proposta di stralcio.
1. Iniziato l’esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore puo` chiedere che uno o piu` articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.
2. Sulla proposta l’Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

Art. 102.
Votazione degli articoli e degli emendamenti – Votazione per parti separate.
1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell’articolo al quale si riferiscono.
2. Qualora siano stati presentati piu` emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che piu` si allontanano dal testo originario e secondo l’ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando e` presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
4. Il Presidente ha facolta` di modificare l’ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
5. Quando il testo da mettere ai voti contenga piu` disposizioni o si riferisca a piu` soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in piu` parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, e` ammessa la votazione per parti separate. La proposta puo` essere avanzata da ciascun Senatore e su di essa l’Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l’assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 102-bis
Effetti del parere contrario della 5ª Commissione permanente.
1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall’articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorche´ non partecipino alla votazione.
2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonche´ sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l’anzidetto parere contrario della 5ª Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Art. 103.
Correzioni di forma e coordinamento finale.
1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun Senatore possono richiamare l’attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonche´ sopra quelle disposizioni gia` approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.
2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l’Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
3. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale e` differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facolta` di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta.
4. La Commissione, nel termine fissato, presenta all’Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione.
5. Sulle proposte di cui ai precedenti commi puo` intervenire non piu` di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo per alzata di mano.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l’esame degli articoli e, in ogni caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all’Assemblea.

Art. 104.
Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.
Se un disegno di legge approvato dal Senato e` emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

Art. 105.
Discussione sulle comunicazioni del Governo – Proposte di risoluzione.
Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a se´ stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno dell’Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore puo` presentare una proposta di risoluzione, che e` votata al termine della discussione.

Art. 106.
Applicabilita` delle disposizioni sulla discussione.
Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all’Assemblea.

CAPO XIII

DELIBERAZIONI DEL SENATO E DEI MODI DI VOTAZIONE – VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 107.
Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti.
1. Ogni deliberazione del Senato e` presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parita` di voti, la proposta si intende non approvata.
2. Si presume che l’Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell’indizione di una votazione per alzata di mano, dodici Senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verificazione del numero legale.
3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, puo` essere disposto dal Presidente l’accertamento del numero dei presenti.

Art. 108.
Modalita` per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. – Effetti della mancanza del numero richiesto.
1. Per verificare se il Senato e` in numero legale il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.
2. I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell’articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell’Assemblea.
3. I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorche´ si siano assentati dall’Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.
4. Se il Senato non e` in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta e` comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta e` tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz’altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all’ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia gia` prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.
5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.
6. All’accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell’articolo 107, si procede con le stesse modalita` stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti e` inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato risulti non in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.

Art. 109.
Annunci e dichiarazioni di voto.
1. Ciascun Senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, puo` annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se e` favorevole o contrario oppure se si astiene.
2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facolta` , prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non piu` di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, puo` portare tale termine a quindici minuti. Uguale facolta` e` riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purche´ il loro numero sia inferiore alla meta` di quello degli appartenenti al Gruppo stesso.

Art. 110.
Interventi nel corso della votazione.
Cominciata la votazione, questa non puo` essere interrotta e non e` piu` concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarita` nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

Art. 111.
Proclamazione del risultato delle votazioni. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula: «Il Senato approva» o «Il Senato non approva».

Art. 112.
Proteste sulle deliberazioni del Senato.
Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.

Art. 113.
Modi di votazione.
1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto.
Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.
2. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto.
La relativa richiesta, anche verbale, dev’essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell’Aula al momento dell’indizione della votazione e` inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorche´ non partecipino alla votazione.
3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.
4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all’articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed eticosociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.
5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilita` della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione e` risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.
6. In nessun caso e` consentita la votazione a scrutinio segreto allorche´ il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonche´ su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.
7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto.
Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

Art. 114.
Votazioni per alzata di mano e controprova.
1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti.
2. Si fa altresı` ricorso al procedimento elettronico ogni qualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all’Aula.

Art. 115.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo.
1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.
2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei Segretari, l’elenco dei Senatori votanti con l’indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l’esito della votazione. L’elenco resta a disposizione dei Senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 116.
Votazione nominale con appello.
1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l’appello su richiesta di quindici Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sı`» e del «no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l’appello in ordine alfabetico.
2. Esaurito l’appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente.
3. Il Senatore, chiamato nell’appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformita` il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l’appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.
4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicita` della votazione, le norme dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

Art. 117.
Votazione a scrutinio segreto.
1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.
2. L’elenco dei Senatori che hanno partecipato alla votazione e` pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 118.
Annullamento e rinnovazione delle votazioni – Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto.
1. In ogni caso di irregolarita` delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, puo` annullarle e disporne l’immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.
2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verificazione del numero legale e per l’accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.
3. Quando si debba procedere alla verificazione del numero legale o all’accertamento del numero dei presenti ai sensi dell’articolo 108, il Presidente ordina la chiama.
4. La controprova delle votazioni per alzata di mano puo` essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell’Aula.
5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalita` indicate nei commi 1 e 2 dell’articolo 116; i Segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.
6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun Senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I Segretari tengono nota dei votanti.
7. Le modalita` tecniche per l’uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza

Art. 119.
Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico.
1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.
2. Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

Art. 120.
Votazione finale dei disegni di legge.
1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, e` sottoposto a votazione finale per l’approvazione del complesso.
2. Quando il disegno di legge e` composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l’eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell’articolo, si procede senz’altro alla votazione finale del disegno di legge.
3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti- legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonche´ sui disegni di legge finanziaria e su quelli di cui all’articolo 126-bis, e` sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalita` di cui all’articolo 115, fermo restando quanto disposto dall’articolo 113.

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il testo completo del Regolamento del Senato Italiano può essere scaricato da questo link .

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