Storie di banche e di interessi

euroQuella che segue è una storia vera, accaduta in Italia e che potete verificare sui giornali di qualche mese fa .

E’ un esempio di come gli istituti bancari non sono perfettamente trasparenti nella gestione dei conti correnti e soprattutto degli interessi passivi . Chi quando arriva l’estratto conto della banca lo getta da una parte senza guardarlo (tanto sono solo operazioni matematiche, addizioni e sottrazioni) nutre una malriposta fiducia nella sua banca. Anche la matematica può essere usata a proprio vantaggio e le banche spesso adottano sistemi di calcolo che non sono equi verso i propri clienti.

La storia che segue riguarda un’azienda del Nord-Est i cui legali hanno intentato, e vinto, una causa nei confronti di una delle banche più grandi e più conosciute d’Italia, condannata dal tribunale civile di Udine a restituire gli interessi anatocistici, ovvero non dovuti in quanto non specificatamente pattuiti per iscritto e le commissioni di massimo scoperto.   I riferimenti ad azienda e banca sono taciuti perchè quanto segue può capitare a chiunque, aziende e privati, con qualunque banca.

L’azienda si era rivolta  ad una società di servizi e consulenza finanziaria per aziende per una controversia su tre punti:

  1. la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi
  2. la nullità degli interessi ultralegali
  3. l’inammissibilità della commissione di massimo scoperto trimestrale.

La società aveva un rapporto con la banca dal 1992, chiuso dieci anni dopo. Consisteva nell’apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul conto e due conti anticipi, collegati al medesimo conto corrente.

La sentenza è divenuta definitiva e inappellabile e l’istituto di credito ha già restituito 45 mila euro (somma illegittimamente addebitata sui conti correnti intestati alla società a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali e commissioni sul massimo scoperto) oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo e le spese di lite, 15 mila euro.

Con questa sentenza il tribunale di Udine ha sancito tre principi: l’illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; l’illegittimità dell’applicazione degli interessi ultralegali qualora non specificatamente pattuiti per iscritto; l’illegittimità dell’applicazione delle commissioni sul massimo scoperto qualora non specificatamente pattuite per iscritto sia con riferimento alla misura sia alle modalità e periodicità di calcolo.

Il giudice ha inoltre respinto l’eccezione di prescrizione «assolutamente generica» sollevata dalla banca chiarendo che il termine di prescrizione decennale decorre – qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista – dalla data in cui è stato estinto il conto in cui le competenze non dovute sono state registrate.

«Tale principio – ricordano gli avvocati di parte – è stato sancito dalla Cassazione Civile nel 2010, che ha aperto la strada ad una moltitudine di azioni legali nei confronti degli istituti di credito che per decenni hanno illegittimamente addebitato sui conti correnti dei clienti somme non dovute che andranno, quindi, restituite. I casi riguardano soprattutto imprese, ma anche i piccoli risparmiatori possono tentare la strada del recupero anche in opposizione ai decreti ingiuntivi».

Hanno diritto ad esercitare il rimborso sia gli utenti che hanno il conto corrente aperto, sia quelli che lo hanno chiuso negli ultimi dieci anni. L’unico “onere” è quello di produrre la documentazione. Qualora l’utente non abbia gli estratti conto, «può chiederli alla banca, che per legge è tenuta ad esibirli».

(la fonte per i dettagli di questo articolo è il Messaggero Veneto)


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